Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta catastale - Esenzione - Riferibilità alle sole volture eseguite nell'interesse dello Stato e non anche a quelle delle Province - Ritenuta violazione del principio di uguaglianza e di pari ordinazione tra lo Stato e gli altri enti territoriali, con conseguente compressione della loro autonomia - Non omogeneità della condizione giuridica dello Stato rispetto agli altri enti che costituiscono la Repubblica per qualità e dimensione degli interessi perseguiti - Esercizio non irragionevole né arbitrario della discrezionalità del legislatore - Manifesta infondatezza della questione.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sollevata per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 5 e 114 Cost., in quanto la disposizione impugnata, prevede l'esenzione dall'imposta catastale per le sole volture eseguite nell'interesse dello Stato, ma non per quelle delle Province (oltre che delle Regioni e dei Comuni). Nella specie, l'esenzione prevista dalla norma censurata in favore solo dello Stato risulta immune da arbitrarietà ed irragionevolezza e non può comportare, sotto alcun profilo, la denunciata «compromissione dell'autonomia» degli altri enti territoriali, perché trova giustificazione proprio nella rilevata peculiare posizione dello Stato, in quanto non equiparabile agli altri soggetti istituzionali che compongono l'ordinamento repubblicano, e si armonizza, sotto tale aspetto, con le analoghe esenzioni previste per lo Stato stesso dalle imposte ipotecaria (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 347 del 1990), di registro (art. 57, comma 7, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e di bollo (art. 8 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642). Sulla non piena equiparazione, tra loro, dei diversi soggetti istituzionali che pure tutti compongono l'ordinamento repubblicano, v. citata sentenza n. 365/2007 e n. 274/2003. Sulla concessione di agevolazioni relative a tributi erariali, attraverso norme di carattere eccezionale e derogatorio, v. citate ordinanza n. 174/2001 e sentenza n. 292/1987 e sulla loro non estensibilità se non nel caso in cui lo esiga la ratio dei benefici stessi, v. citate sentenze n. 27/2001; n. 431/1997 e n. 86/1985; ordinanze n. 46/2009 e n. 10/1999.
TRIBUTI IN GENERE - CONFERIMENTI IMMOBILIARI A FAVORE DI SOCIETA' DI CAPITALI - ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSTA DI REGISTRO, I.N.V.IM., IPOTECARIA E CATASTALE - APPLICABILITA' DI ALIQUOTA UNICA DELL'1%, COSI' COME STABILITO DALLA DIRETTIVA COMUNITARIA N. 335/1969, RICHIAMATA DALLA LEGGE DELEGA N. 825/1971 - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DIRETTIVI DELLA LEGGE DI DELEGA - COMPETENZA DELLA CORTE IN ORDINE ALL'INTERPRETAZIONE CERTA DELLA NORMA COMUNITARIA - ESCLUSIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI 'A QUIBUS'.
Poiche' l'esame di una questione di costituzionalita' fondata sull'interpretazione di una direttiva comunitaria esige che il contenuto delle norme da questa espresse sia compiutamente e definitivamente individuato, secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, spetta ai giudici rimettenti adire previamente la Corte di giustizia delle Comunita' europee, con la conseguenza che ad essi vanno restituiti gli atti relativi all'incidente di costituzionalita'. - V. O. n. 536/1995, riguardante analogo giudizio. red.: A.M. Marini
Riguarda ancheart. 1-tarifall d.lgs. 347/1990art. 2 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.art. 2 d.P.R. 643/1972art. 4 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NORMA COMUNITARIA PRESUPPOSTO DELLA CENSURA AD UNA DISPOSIZIONE INTERNA - RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO - LEGGE DI DELEGA - ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA AD UNA DIRETTIVA COMUNITARIA - LEGISLATORE DELEGATO - OMESSA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA - ASSERITO VIZIO DI ECCESSO DI DELEGA - INTERPRETAZIONE CERTA ED AFFIDABILE DELLA NORMA COMUNITARIA - NECESSITA' - COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE - INTERPRETAZIONE CON FORZA VINCOLANTE PER GLI STATI MEMBRI - COMPETENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - OBBLIGO PER LA "GIURISDIZIONE NAZIONALE" DI ADIRE IL GIUDICE COMUNITARIO - CORTE COSTITUZIONALE - RADICALE ETEROGENEITA' DI NATURA RISPETTO AI GIUDICI COMUNI - COMPETENZA DEGLI ORGANI GIUDIZIARI, ORDINARI O SPECIALI - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE 'A QUO'.
Restituzione degli atti al giudice remittente, quando alleghi a presupposto della censura di costituzionalita' una norma comunitaria sulla cui effettiva portata manchino precedenti puntuali, perche' adisca la Corte di giustizia delle Comunita' europee - alla quale sola e' demandata l'interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri di quella normativa -, affinche' individui in modo compiuto e definitivo, e con carattere di certezza ed affidabilita', il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie. Alla Corte costituzionale, infatti - ferma la possibilita' del controllo di costituzionalita' per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona -, non compete fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per se' di "chiara evidenza", ne' di adire il giudice comunitario, non potendosi assimilare alla "giurisdizione nazionale", cui si riferisce l'art. 177 del trattato istitutivo della C.E.E., il giudice delle leggi, che, per la funzione di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica, non e' incluso fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano. - Analoga fattispecie di restituzione degli atti, O. n. 206 del 1976. - Ambito del controllo di costituzionalita' sulla normativa comunitaria, S. n. 509 del 1995. - Corte costituzionale e interpretazione della normativa comunitaria, S. n. 168 del 1991. - Nozione di "giurisdizione nazionale" ex art. 177 trattato CEE e Corte costituzionale, S. n. 13 del 1960. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 2 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale.art. 1-tarifall d.lgs. 347/1990art. 2 d.P.R. 643/1972art. 4-tarifall d.P.R. 131/1986