Art. 18
Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille)) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento)) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.))
Testo vigente dal 14 novembre 2000 al 1 gennaio 2027 · versione 11 su Normattiva