Art. 18

Misura minima dell'imposta proporzionale e arrotondamento 1. Le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura proporzionale non possono essere inferiori alla misura fissa e sono arrotondate a lire (( mille)) per difetto se la frazione non e' superiore a lire (( cinquecento)) e per eccesso se superiore ((, ovvero all'unita', nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e' inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.))

Testo vigente dal 14 novembre 2000 al 1 gennaio 2027 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art18 · fonte su Normattiva