Art. 31
[1](Art. 31 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131, ed art. 16, primo e secondo comma, della legge 10 novembre 1949, n. 805)
[2]L'ammontare dell'imposta da corrispondersi e' determinato in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo delle detrazioni indicate nell'articolo precedente ed applicate sul patrimonio al netto delle detrazioni suddette: per i patrimoni di:
[3]3.000.000 di lire... 6 - % 5.000.000 "........ 7,23 % 10.000.000 "........ 8,53 % 50.000.000 "........ 13,57 % 100.000.000 "........ 17,50 % 200.000.000 "........ 23,29 % 500.000.000 "........ 35,46 % 1.000.000.000 "........ 50 - % 1.500.000.000 " ed oltre 61,61 %
[4]Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota e' determinata in base alla formula seguente:
[5]Parte di provvedimento in formato grafico
[6]I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo: Lire Lire Per unita' - - di lire tra 3.000.000 e 5.000.000............ 50.000 " 5.000.001 e 10.000.000............100.000 " 10.000.001 e 50.000.000............200.000 " 50.000.001 e 100.000.000...........500.000 " 100.000.001 e 200.000.000........1.000.000 " 200.000.001 e 500.000.000........2.000.000 " 500.000.001 e 1.000.000.000......5.000.000 " 1.000.000.001 ed oltre...........10.000.000
[7]Con decreto del Ministro per le finanze sara' pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili. L'imposta a carico degli enti e delle societa' costituite all'estero si applica con aliquote corrispondenti ad un terzo di quelle sopra indicate, con il massimo del 15 per cento, salvo conguaglio con l'imposta straordinaria proporzionale eventualmente gia' liquidate a norma dell'art. 70, ultimo comma, del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131.
Testo vigente dal 10 maggio 1950, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva