Art. 21
Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
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Entrata in vigore 1. Il presente testo unico entra in vigore il 1' gennaio 1991. Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
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Collegamenti
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art21 · fonte su Normattiva
Art. 115
Le disposizioni di cui all'art. 25, secondo e quarto comma, del presente statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1. Visto, il Presidente del Consiglio…