Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

Termini per la trascrizione 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali e' stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalita' relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito. 2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalita' entro il termine di ((centoventi giorni)) dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa e' prescritta. 20 3. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

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con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Testo vigente dal 22 ottobre 2015 al 1 gennaio 2016 · versione 25 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;347~art6 · fonte su Normattiva