Art. 21 — Prodotti sottoposti ad accisa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 marzo 2007 al 1 giugno 2007. Leggi il testo vigente →
Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1):
- a)benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
- b)benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
- c)petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
- d)oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
- e)oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
- f)gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
- g)gas metano (codice NC 2711 29 00). I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
- a)i prodotti di cui al codice NC 2706;
- b)i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
- c)i prodotti di cui al codice NC 2709;
- d)i prodotti di cui al codice NC 2710;
- e)i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
- f)i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
- g)i prodotti di cui al codice NC 2715;
- h)i prodotti di cui al codice NC 2901;
- i)i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
- l)i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
- m)i prodotti di cui al codice NC 3811;
- n)i prodotti di cui al codice NC 3817. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
- a)prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
- b)prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
- c)prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
- d)prodotti di cui al codice NC 2901 10;
- e)prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. 25 Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e' effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 61. 6.1. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. 6.2. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. 28 COMMA ABROGATO DALLA L. DICEMBRE 2006, N. 296. ((6-quater. Con cadenza semestrale dall'inizio del progetto sperimentale di cui al comma 6-bis, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al medesimo comma 6-bis, rilevati nei sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 6-bis)) Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale. ------------- (1) Per le aliquote vedi allegato I.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 2000, n. 388
15La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che la presente modifica decorre dal 1° luglio 2001.
D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81
25Il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla L. 11 marzo 2006, n. 81 ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 8) che il biogas e' equiparato al gas naturale.
L. 6 febbraio 2007, n. 13
28La L. 6 febbraio 2007, n. 13 ha disposto (con l'art. 24, comma 1, lettera a)) che "al comma 6-bis, lettera b), le parole: "lire 560.000 per 1.000 litri" sono sostituite dalle seguenti: "euro 298,92 per 1.000 litri"."
Testo vigente dal 4 marzo 2007 al 1 giugno 2007 · versione 31 su Normattiva