Art. 21Prodotti sottoposti ad accisa

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Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti (1):

  • a)benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);
  • b)benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);
  • c)petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);
  • d)oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);
  • e)oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);
  • f)gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);
  • g)gas metano (codice NC 2711 29 00). I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:
  • a)i prodotti di cui al codice NC 2706;
  • b)i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;
  • c)i prodotti di cui al codice NC 2709;
  • d)i prodotti di cui al codice NC 2710;
  • e)i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;
  • f)i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;
  • g)i prodotti di cui al codice NC 2715;
  • h)i prodotti di cui al codice NC 2901;
  • i)i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;
  • l)i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;
  • m)i prodotti di cui al codice NC 3811;
  • n)i prodotti di cui al codice NC 3817. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorche' siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:
  • a)prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;
  • b)prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;
  • c)prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
  • d)prodotti di cui al codice NC 2901 10;
  • e)prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44. I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 e' tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. E' tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. E' esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila di "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15 Celsius ed alla pressione normale. ------------- (1) Per le aliquote vedi allegato I.

Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 9 marzo 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art21 · fonte su Normattiva