Art. 24 — Impieghi agevolati (Art. 20 D.L. n. 331/1993)
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Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.
Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 1 giugno 2007 · versione 0 su Normattiva