Art. 29
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Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantita' superiore a 300 litri. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
- a)alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di contrassegno di Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
- b)alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non superiore a 20 litri;
- c)aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
- d)profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;
- e)birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- f)vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. ------------ (*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 marzo 1956, n. 108. (**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388.
Testo vigente dal 29 novembre 1995 al 1 aprile 2010 · versione 0 su Normattiva