Art. 39-duodecies — Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati
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(( La circolazione dei tabacchi lavorati e' legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di Stato. Con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono determinate le caratteristiche dei contrassegni, le indicazioni che essi devono contenere anche al fine di assicurare la legittimita' della provenienza dei tabacchi, le modalita' di distribuzione, nonche' il prezzo di fornitura ai produttori. I contrassegni di cui al comma 1 sono messi a disposizione del depositario autorizzato e del venditore di cui all'articolo 10-bis, comma 1, stabiliti in un altro Stato membro, con le stesse modalita' previste per il depositario nazionale, tramite il proprio rappresentante fiscale, avente sede nel territorio dello Stato, designato dai medesimi soggetti e preventivamente autorizzato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Per i tabacchi lavorati muniti dei contrassegni di cui al comma 1, per i quali l'accisa e' divenuta esigibile ed e' stata riscossa in un altro Stato membro, il prezzo dei medesimi contrassegni e' rimborsato al netto delle spese di emissione subordinatamente alla presentazione della prova, ritenuta soddisfacente dal competente Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che i contrassegni stessi siano stati rimossi o distrutti.
Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 24 dicembre 2014 · versione 45 su Normattiva