Art. 39-quater
Tariffe di vendita
L'inserimento di ciascun prodotto di cui agli articoli 39-bis e 39-ter, commi 1, 2 e 4, nelle tariffe di vendita risultanti dalle tabelle di ripartizione previste dall'articolo 39-quinquies e' stabilito con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 87 I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta. La vendita al pubblico delle sigarette e' ammessa esclusivamente in pacchetti confezionati con dieci o venti pezzi. ((Il termine per la conclusione dei procedimenti, che decorre dalla data di ricevimento della richiesta presentata dal fabbricante o dall'importatore, e' di quarantacinque giorni per i procedimenti di cui al comma 1 e di venti giorni lavorativi per i provvedimenti di cui al comma 2)). COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2011, N. 57.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica ha efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo vigente dal 1 gennaio 2025, tuttora in vigore · versione 127 su Normattiva