Art. 40 — Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli prodotti energetici (Artt. 9, 10, 11, 12 e 14 D.L. n. 271/1957 - Art. 20 legge 31 dicembre 1962, n. 1852 - Art. 6 D.L. n. 46/1976 - Artt. 22 e 23 R.D.L. n. 334/1939)
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[2]1. E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire 15 milioni, chiunque:
- a)fabbrica o raffina clandestinamente ((prodotti energetici));
- b)sottrae con qualsiasi mezzo gli ((prodotti energetici)), compreso il ((gas naturale)), all'accertamento o al pagamento dell'accisa;
- c)destina ad usi soggetti ad imposta od a maggiore imposta prodotti esenti o ammessi ad aliquote agevolate;
- d)effettua operazioni di miscelazione non autorizzate dalle quali si ottengono prodotti soggetti ad una accisa superiore a quella assolta sui singoli componenti;
- e)rigenera prodotti denaturati per renderne piu' facile ed elusivo l'impiego in usi soggetti a maggiore imposta;
- f)detiene ((prodotti energetici)) denaturati in condizioni diverse da quelle prescritte per l'ammissione al trattamento agevolato;
- g)detiene o utilizza prodotti ottenuti da fabbricazioni clandestine o da miscelazioni non autorizzate. 2. La multa e' commisurata, per le violazioni di cui alle lettere a) e d) del comma 1, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti nella fabbrica o nei locali in cui e' commessa la violazione; e, per le violazioni di cui alla lettera e), oltre che ai prodotti in corso di rigenerazione o complessivamente rigenerati, compresi quelli comunque esitati, anche ai prodotti denaturati rinvenuti sul luogo in cui e' commessa la violazione. 3. Il tentativo e' punito con la stessa pena prevista per il reato consumato. La fabbricazione di prodotti soggetti ad accisa in tempi diversi da quelli dichiarati nella comunicazione di lavoro, se prevista, si configura come tentativo di sottrarre il prodotto all'accertamento, salvo che venga fornita prova contraria. 4. Se la quantita' di ((prodotti energetici)) e' superiore a 2.000 chilogrammi la pena e' della reclusione da uno a cinque anni, oltre la multa. 5. Se la quantita' di ((gas naturale)) sottratto all'accertamento o al pagamento dell'accisa e' inferiore a 5.000 metri cubi la pena e' della sola multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore in ogni caso a lire un milione. 6. Per le violazioni di cui alla lettera c) del comma 1 se la quantita' degli ((prodotti energetici)) e' inferiore a 100 chilogrammi si applica esclusivamente la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal doppio al decuplo dell'imposta evasa.
Testo vigente dal 1 giugno 2007 al 1 aprile 2010 · versione 33 su Normattiva