Art. 11 — Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati
Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati. Possono considerarsi acquistati per uso proprio i prodotti acquistati e trasportati da privati entro i seguenti quantitativi:
- a)bevande spiritose, 10 litri;
- b)prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
- c)vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di vino spumante;
- d)birra, 110 litri;
- e)sigarette, 800 pezzi;
- f)sigaretti, 400 pezzi;
- g)sigari, 200 pezzi;
- h)tabacco da fumo, 1 chilogrammo. A decorrere dal 1° gennaio 2014 per le sigarette acquistate, ai sensi del comma 1, nel territorio di uno degli Stati membri menzionati all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 92/79/CEE e che applicano, alle medesime sigarette, un'accisa inferiore a quanto indicato dall'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, della medesima direttiva 92/79/CEE, il quantitativo di cui al comma 2, lettera e), del presente articolo e' ridotto a 300 pezzi. Con provvedimento del Direttore dell'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono individuati, con cadenza annuale, gli Stati membri per i quali vige la riduzione indicata nel primo periodo del presente comma. 87 Al fine della determinazione dell'uso proprio di cui al comma 2 sono tenuti in considerazione anche le modalita' di trasporto dei prodotti acquistati o il luogo in cui gli stessi si trovano, la loro natura, l'oggetto dell'eventuale attivita' commerciale svolta dal detentore e ogni documento commerciale relativo agli stessi prodotti. I prodotti acquistati, non per uso proprio, e trasportati in quantita' superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono essere osservate le disposizioni di cui all'articolo 10. Le medesime disposizioni si applicano ai prodotti energetici trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali, dai contenitori per usi speciali o dall'eventuale bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri, nonche' il trasporto di prodotti energetici liquidi destinati al riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne utilizzate per conto di operatori ((economici)). 87 Ai fini del comma 4 sono considerati 'serbatoi normali' di un autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti, considerati 'serbatoi normali' i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali. Ai fini del comma 4 e' considerato 'contenitore per usi speciali' qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari, adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione, isolamento termico o altro. ((5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti non unionali sottoposti ad accisa.)) 87
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180
87con decorrenza dal 13 febbraio 2023
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 180 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche hanno efficacia a decorrere dal 13 febbraio 2023.
Testo vigente dal 14 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 92 su Normattiva