Art. 44-ter
Custodia, distruzione, vendita e campionatura delle cose sequestrate o confiscate
Fermo quanto previsto dall'articolo 44-bis, nei casi di violazioni di cui agli articoli 40-bis e 40-ter, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 118 delle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111.
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva