Art. 52Oggetto dell'imposizione

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L'energia elettrica e' sottoposta ad imposta erariale di consumo (1). Obbligato al pagamento dell'imposta e' l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica od il soggetto ad esso assimilato, d'ora in avanti denominato "fabbricante". E' esente dall'imposta l'energia elettrica:

  • a)destinata ad uso di illuminazione di aree pubbliche, di autostrade, di aree scoperte nell'ambito di fiere, di aeroporti ovvero utilizzata nelle segnalazioni luminose per la sicurezza del traffico autostradale, aereo, marittimo ed idroviario, da parte dello Stato, delle province, dei comuni o di enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, regolamenti speciali o di convenzioni. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti alle autostrade e alle altre aree sopra indicate;
  • b)consumata nelle sedi delle rappresentanze diplomatiche, qualora sussista la condizione di reciprocita';
  • c)impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie della societa' "Ferrovie dello Stato S.p.a." e di quelle date in concessione e consumata nelle officine gestite dalla predetta societa';
  • d)impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano gestite direttamente dagli enti locali o dalle loro aziende autonome o dagli stessi date in concessione;
  • e)impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, in esperienze per scopi scientifici o didattici eseguite nelle aule e nei laboratori di pubblici istituti;
  • f)impiegata, in usi diversi dalla illuminazione, esclusivamente per la generazione o per la trasformazione in altra energia elettrica, compresa quella utilizzata per forza motrice nelle centrali elettriche per servizi ausiliari strettamente connessi al compimento del ciclo di generazione o di trasformazione dell'energia elettrica, nonche' quella impiegata nelle centrali idroelettriche per il sollevamento delle acque nelle vasche di carico per la successiva immissione nelle condotte forzate;
  • g)impiegata, in usi diversi dalla illuminazione nell'esercizio delle intercomunicazioni telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e radiofoniche nonche' quella utilizzata, in usi diversi dalla illuminazione, da parte dell'ente RAI-Radio televisione italiana, per il funzionamento degli impianti televisivi e radiofonici riceventi e trasmittenti;
  • h)impiegata dallo Stato, province, comuni e dagli altri enti che ad essi si sostituiscono in virtu' di leggi, di regolamenti speciali e di convenzioni, per l'illuminazione degli esterni di edifici ed altri monumenti cittadini di carattere civile e religioso, di zone archeologiche, ville monumentali appartenenti al demanio pubblico, di zone dove sorgono fenomeni naturali di notevole interesse turistico. L'esenzione non si estende ai locali ed agli ambienti pertinenti ai monumenti, ville e zone sopraindicate;
  • i)impiegata per l'areazione delle gallerie autostradali;
  • l)prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW;
  • m)fornita ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in Italia in esecuzione del trattato Nord-Atlantico. E' altresi' esente l'energia elettrica prodotta con impianti propri dagli enti anzidetti e quella di cui gli enti medesimi sono considerati fabbricanti;
  • n)impiegata negli opifici industriali come riscaldamento negli usi indispensabili al compimento di processi industriali veri e propri, compreso quello connesso a processi elettrochimici;
  • o)consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'imposta e delle relative addizionali secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
  • a)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
  • b)impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
  • c)prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
  • d)prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW;
  • e)prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di autorizzare, nel periodo che intercede fra l'impianto e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi, purche' tali esperimenti abbiano una durata non superiore a tre giorni. --------------- (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giuno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. (1) Per le aliquote vedasi allegato I.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 novembre 2000, n. 342

13

con decorrenza dal 1 gennaio 2001

La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 60, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 1 gennaio 2001 · versione 12 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art52 · fonte su Normattiva