Art. 52 — Oggetto dell'imposizione
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[2]1. L'energia elettrica (codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio. 2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
- a)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW;
- b)impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati;
- c)prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico;
- d)prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW;
- e)utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
- f)impiegata nei processi mineralogici;
- g)impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50 per cento. 3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
- a)utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per mantenere la capacita' di produrre elettricita';
- b)prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
- c)utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
- d)impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di trasporto urbano ed interurbano;
- e)consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
- f)utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. 4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la prova ed il collaudo degli apparecchi.)) 29 --------------- (*) Il riferimento al T.U. energia elettrica 1924 riguarda il testo unico delle disposizioni di carattere legislativo concernenti l'imposta sul consumo del gas e dell'energia elettrica, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, con le modifiche apportate con l'allegato C del regio decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giuno 1936, n. 1334 e con l'allegato H del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945. L'imposta sul consumo del gas e' stata soppressa con l'art. 90 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (**) Il riferimento al D.L. n. 151/1991 riguarda il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202. (1) Per le aliquote vedasi allegato I.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 novembre 2000, n. 342
13con decorrenza dal 1 gennaio 2001
La L. 21 novembre 2000, n. 342 ha disposto (con l'art. 60, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26
29Il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "[...] le parole: "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale"."
Testo vigente dal 1 giugno 2007 al 27 maggio 2011 · versione 33 su Normattiva