Art. 56 — Particolari modalita' di pagamento dell'accisa
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(( Il pagamento dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di acconto diverse da quelle di cui al comma 1. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il mese di gennaio di ciascun anno. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14.
Testo vigente dal 1 giugno 2007 al 29 aprile 2012 · versione 33 su Normattiva