Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, al medesimo regime fiscale - Denunciata violazione del principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Difetto di svolgimento argomentativo della censura - Inammissibilità della questione.
È dichiarata inammissibile - per mancata articolazione di specifiche censure in relazione al parametro evocato - la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 97 Cost. ed avente ad oggetto l'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014. Per costante giurisprudenza, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale priva di un'adeguata e autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedenti citati: sentenze n. 219 del 2016, n. 120 del 2015 e n. 236 del 2011 ).
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata indeterminatezza della base imponibile e lesione della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 23 Cost. - dell'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. A differenza del testo originario del medesimo art. 62-quater, caducato dalla sentenza n. 83 del 2015, la disposizione in esame soddisfa i requisiti della riserva (relativa) di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, poiché gli elementi essenziali della fattispecie impositiva sono determinati dalla fonte primaria in maniera esaustiva, risultando di conseguenza sufficientemente delimitata la discrezionalità dell'amministrazione. A quest'ultima, infatti, non spetta alcuno spazio definitorio dell'oggetto dell'imposizione (rappresentato dai "prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide", secondo la destinazione d'uso datane dal fabbricante), ma solo la determinazione, sulla base di criteri già individuati dalla norma di legge (prezzo medio e tempi di aspirazione), del procedimento tecnico teso ad individuare il quantitativo equivalente di sigarette per l'applicazione dell'imposta nella misura indicata. ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per indeterminatezza della base impositiva ).
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - dell'art. 62- quater , comma 1- bis , del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. La disposizione censurata effettua una differenziazione ragionevole tra sigarette elettroniche e sigarette tradizionali, fondata, nell'esercizio della discrezionalità legislativa, sul diverso processo di assunzione del fumo elettronico e del fumo da sigarette tradizionali, e, ritenendo quest'ultimo più dannoso per la salute del consumatore, tassa i prodotti liquidi da inalazione in misura ridotta rispetto ai prodotti tradizionali da fumo, così facendo venir meno l'equiparazione fiscale tra liquidi non nicotinici (nonché parti meccaniche della sigaretta elettronica) e sigarette tradizionali, che rendeva irragionevole il caducato testo originario del medesimo art. 62-quater. Eliminata tale equiparazione, rientra nell'apprezzamento del legislatore adottare la medesima aliquota per liquidi nicotinici e liquidi solo aromatici, risultando peraltro tale scelta corroborata anche da ragioni attinenti alla tutela della salute, tenuto conto dell'attrattività che l'inalazione senza combustione, pur priva di nicotina, potrebbe avere rispetto ai giovani e ai non fumatori (ciò che emerge dal considerando n. 47 della direttiva 2014/40/UE e dalla raccomandazione OMS 18 ottobre 2014). ( Precedente citato: sentenza n. 83 del 2015, dichiarativa dell'incostituzionalità del testo originario dell'art. 62-quater, tra l'altro per irragionevolezza dell'aliquota unica d'imposta equiparata all'accisa sulle sigarette tradizionali ).
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Imposta di consumo sui prodotti succedanei al fumo (c.d. sigarette elettroniche) - Assoggettamento dei liquidi da inalazione senza combustione, contenenti o meno nicotina, alla medesima aliquota impositiva, pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette - Denunciata violazione del principio di capacità contributiva - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal TAR Lazio in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del d.lgs. n. 504 del 1995, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), del d.lgs. n. 188 del 2014, nella parte in cui assoggetta alla medesima imposta di consumo (pari al cinquanta per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali. L'imposta in questione - la cui finalità primaria è data dal recupero di un'entrata erariale (l'accisa sui tabacchi lavorati) erosa dal mercato delle sigarette elettroniche - non contrasta con il principio di capacità contributiva, in quanto colpisce beni del tutto voluttuari, immessi in consumo dai fabbricanti e dai produttori, che per ciò stesso dimostrano una capacità contributiva adeguata, così come i consumatori finali sui quali viene traslata l'imposta. La finalità secondaria di tutela della salute propria dell'imposta di consumo, che già di per sé giustifica l'imposizione sui prodotti nicotinici, legittima anche l'eventuale effetto di disincentivo, in nome del principio di precauzione, nei confronti di prodotti privi di nicotina che potrebbero costituire un tramite verso il tabacco. Al legislatore spetta un'ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s'ispira l'attività di imposizione fiscale, essendogli consentito - sia pure con il limite della non arbitrarietà - di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. ( Precedente citato: sentenza n. 111 del 1997 ).
Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) - Commercializzazione - Assoggettamento alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - Censure oggetto di discussione nel giudizio a quo, non recepite nell'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., dell'art. 62- quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188] - che assoggetta ad imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - sono inammissibili le deduzioni svolte dalla difesa delle parti private al fine di estendere il thema decidendum , come fissato nell'ordinanza di rimessione, alla presunta violazione, da parte della disposizione censurata, di altre disposizioni della Costituzione, del TFUE, della Carta dei diritti fondamentali UE e di due direttive UE. Trattandosi di questioni discusse nel processo a quo , ma espressamente disattese dal giudice nel rimettere la questione alla Corte, esse - per costante giurisprudenza - non possono trovare ingresso nel processo costituzionale. - Per l'affermazione che l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione e che, pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri dal giudice a quo , sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 271/2011, 236/2009, 56/2009, 86/2008 e 244/2005; ordinanza n. 174/2003.
sentenza 83/2015massima n. 38369 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) - Commercializzazione - Assoggettamento alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - Eccezione di inammissibilità - Asserita inosservanza dell'obbligo di interpretazione conforme - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 97 Cost., dell'art. 62- quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188] - che assoggetta ad imposta di consumo i succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo - è infondata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa erariale, per il mancato assolvimento, da parte del rimettente, dell'obbligo di interpretazione conforme al diritto comunitario. Infatti, la direttiva n. 2014/40/UE, la cui pubblicazione è successiva alla disposizione impugnata, non è stata ancora recepita nell'ordinamento italiano e non è direttamente applicabile. Inoltre, la citata direttiva contiene principi e definizioni non utilmente applicabili ai fini dell'interpretazione della norma censurata.
sentenza 83/2015massima n. 38370 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014
Imposte e tasse - Succedanei dei prodotti da fumo non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo (c.d. sigaretta elettronica) - Commercializzazione - Sottoposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico - Irrazionalità dell'assoggettamento ad un'aliquota unica e indifferenziata di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni, aventi uso promiscuo - Indeterminatezza della base imponibile e mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, lesiva della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Illegittimità costituzionale in parte qua - Assorbimento di ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., l'art. 62- quater del d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 [nel testo originario, antecedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, lett. f ), del d. lgs. 15 dicembre 2014, n. 188], nella parte in cui sottopone ad imposta di consumo, nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, la commercializzazione dei prodotti non contenenti nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. L'intrinseca irrazionalità di tale previsione è legata alla sottoposizione ad una aliquota unica di una serie eterogenea di sostanze, non contenenti nicotina, e di beni aventi uso promiscuo. Tale disposizione prevede, infatti, l'ingiustificata e irragionevole estensione al commercio di prodotti contenenti sostanze diverse dalla nicotina nonché dei dispositivi e delle parti di ricambio che ne consentono il consumo, del regime fiscale dell'accisa sui tabacchi, legata invece al disfavore verso beni nocivi della salute e dei quali si vuole scoraggiare il consumo. La disposizione, inoltre, si pone in contrasto con l'art. 23 Cost., in quanto contiene solo un generico riferimento alla idoneità delle citate sostanze a sostituire il consumo dei tabacchi. Essa, dunque, rinvia ad una valutazione soggettiva ed empirica, rendendo palese l'indeterminatezza della base imponibile e la mancata indicazione di specifici e vincolanti criteri direttivi, idonei a limitare la discrezionalità amministrativa nella fase di attuazione della normativa in questione, senza peraltro prevedere forme procedurali partecipative, che potrebbero operare come correttivo rispetto alla elasticità delle indicazioni legislative. (Restano assorbite le ulteriori censure relative alla asserita violazione degli artt. 41 e 97 Cost.) - Per l'affermazione che la riserva relativa di legge, di cui all'art. 23 Cost., non giustifica prescrizioni normative "in bianco" ma impone la precisazione, anche non dettagliata, dei contenuti e dei modi dell'azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini, v. la citata sentenza n. 115/2011. - Per l'affermazione che l'espressione "in base alla legge" contenuta nell'art. 23 Cost. deve essere interpretata in relazione al fine della protezione della libertà e della proprietà individuale e che tale principio implica che la legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non può lasciare all'arbitrio di quest'ultimo la determinazione della prestazione, v. la citata sentenza n. 4/1957. - Per l'affermazione che la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost. impone la preventiva determinazione di sufficienti criteri di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa, v. le citate sentenze nn. 350/2007 e 105/2003. - Per l'affermazione che la concreta entità della prestazione imposta deve essere desumibile chiaramente dagli interventi legislativi, v. le citate sentenze nn. 115/2011 e 190/2007. - Per l'affermazione che l'elasticità delle indicazioni legislative può essere accompagnata, come correttivo, da forme procedurali partecipate, v. le citate sentenze nn. 180/1996, 157/1996, 182/1994 e 507/1988.
sentenza 83/2015massima n. 38371 Riguarda ancheart. 1 d.lgs. 188/2014