Art. 62-ter — Tariffe di vendita dei fiammiferi
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(( La vendita al pubblico dei fiammiferi e' ammessa per tipi e condizionamenti iscritti nella tariffa di vendita. L'iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico e le relative variazioni sono stabiliti, con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori.
Testo vigente dal 1 aprile 2010 al 1 gennaio 2015 · versione 45 su Normattiva