Art. 1 — Distinzione delle carriere
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[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
[2]Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge predetta; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro;
[3]Decreta:
[4]E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.
[5]Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[6]Dato a Roma, addi' 10 gennaio 1957
[7]GRONCHI
[8]SEGNI - MEDICI - GONELLA
[9]Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 gennaio 1957 Atti del Governo, registro n. 103, foglio n. 52. - RELLEVA
Testo vigente dal 21 maggio 1961 al 21 maggio 1961 · versione 8 su Normattiva