Art. 109Facolta' del funzionario istruttore e del consulente

Il funzionario istruttore, nel corso delle indagini, puo' sentire senza giuramento testimoni e periti, compresi quelli indicati dall'impiegato e puo' avvalersi all'uopo della cooperazione di altri uffici della stessa o di altre amministrazioni. Il consulente, oltre a svolgere le particolari indagini affidategli dall'istruttore, ha facolta' di assistere alla assunzione di ogni mezzo di prova e di proporre al funzionario istruttore domande da rivolgersi ai testimoni ed ai periti.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art109 · fonte su Normattiva