Art. 496 c.p.p.Ordine e modalita' dell'assunzione delle prove

L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493 comma 2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove. (( Salvo che una particolare disposizione di legge preveda diversamente, il giudice puo' disporre, con il consenso delle parti, che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private si svolga a distanza. ))

Testo vigente dal 30 dicembre 2022, tuttora in vigore · versione 282 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art496 · fonte su Normattiva