Art. 117
Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale
Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata azione penale il procedimento disciplinare non puo' essere promosso fino al termine di quello penale e, se gia' iniziato, deve essere sospeso.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva