Art. 125Trattamento di quiescenza

L'impiegato dimissionario consegue il diritto alla pensione qualora abbia raggiunto un'eta' non inferiore a quella prevista per il collocamento a riposo ridotta di cinque anni e conti almeno venti anni di servizio effettivo oppure a qualunque eta' qualora abbia prestato almeno venticinque anni di servizio effettivo. Negli altri casi l'impiegato dimissionario ha diritto all'indennita' per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, purche' abbia prestato almeno un anno intero di servizio effettivo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art125 · fonte su Normattiva