Art. 130 — Accertamento sanitario per la dispensa
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 gennaio 1957 al 22 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →
Quando la dispensa debba avvenire per motivi di sariposo d'ufficio od a domanda, secondo le disposizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale. L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 22 gennaio 2002 · versione 0 su Normattiva