Art. 50

L'ufficiale sanitario che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio non dia piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, puo' essere dispensato dall'impiego. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe. La dispensa e' pronunziata dal prefetto con provvedimento definitivo.

Testo vigente dal 9 agosto 1934, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art50 · fonte su Normattiva