Art. 134Sanzioni pecuniarie

Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni del titolo VII, al personale ausiliario puo' essere inflitta dal capo dell'ufficio dal quale dipende la sanzione della pena pecuniaria, determinata in misura non eccedente una giornata di stipendio, per una delle seguenti infrazioni:

  • a)mancanza di decoro nella persona;
  • b)trascuratezza nella pulizia dei locali e dei mobili o nella conservazione della divisa o degli oggetti di corredo forniti dall'amministrazione;
  • c)negligenza nel vigilare sulla conservazione dei locali, degli incartamenti e dei beni mobili ivi esistenti ovvero del materiale affidato. Durante l'anno l'importo complessivo di piu' pene pecuniarie non puo' eccedere mezza mensilita' di stipendio. Della pena pecuniaria di cui al presente articolo non si fa menzione nello stato matricolare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art134 · fonte su Normattiva