Art. 145Adunanze

Il presidente del Consiglio superiore della pubblica amministrazione distribuisce i singoli affari tra le sezioni, secondo la competenza a ciascuna di esse attribuita a norma dell'art. 143. Il presidente di sezione nomina il relatore tra i membri ordinari e fissa l'adunanza per la discussione. Alla adunanza assiste il segretario della sezione. Le adunanze generali sono convocate e presiedute dal presidente del Consiglio superiore e vi assiste il segretario del Consiglio stesso. Le deliberazioni dell'adunanza generale sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la meta' dei membri ordinari del Consiglio superiore. Le deliberazioni di ciascuna sezione sono prese a maggioranza, di voti e con la presenza di almeno la meta' dei propri membri ordinari.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art145 · fonte su Normattiva