Art. 114
[1]((1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.
[2]2. Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a cio' delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze)).
Testo vigente dal 30 gennaio 2014, tuttora in vigore · versione 33 su Normattiva