Art. 151Ordinamento

Per l'insegnamento e, per le attivita' di studio si provvede mediante professori titolari di universita' ed impiegati dello Stato comandati presso la Scuola superiore. Inoltre possono essere affidati incarichi di insegnamento o di studio, secondo, le norme di legge per il conferimento d'incarichi e supplenze. L'ammissione ai corsi per il personale avviene su domanda dell'interessato in relazione all'anzianita' nella qualifica ed ai giudizi complessivi riportati. La frequenza ai corsi puo', pero', essere obbligatoria. L'esito favorevole degli esami per ogni tipo di corso indicato nell'art. 150 costituisce titolo di merito per conseguire la promozione, sia per esame che per scrutinio, alle qualifiche superiori. Con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro e con il ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio dei ministri ed il Consiglio di Stato, saranno stabiliti gli organi direttivi ed esecutivi, l'ordinamento didattico ed amministrativo nonche' le norme di attuazione delle disposizioni del presente titolo.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art151 · fonte su Normattiva