Art. 38

[1](Art. 3. R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615).

[2]Agli insegnamenti si provvede di regola per incarico. Gli incarichi vengono conferiti, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle rispettive Facolta', a persona di riconosciuta competenza, udita la Commissione suprema di difesa. Detti incarichi possono essere conferiti ai professori di ruolo delle Universita' e degli Istituti superiori d'ingegneria indipendentemente da altri incarichi d'insegnamento che siano loro affidati. Per ciascun insegnamento dato per incarico e' corrisposta la retribuzione di L. 4000, se trattasi di corso annuale, e di L. 2000 se trattasi di corso quadrimestrale. Le anzidette retribuzioni sono soggette alla riduzione del 12% ai sensi del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art38 · fonte su Normattiva