Art. 162
[1](((Dotazione organica unica per le qualifiche di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate)
[2]I posti di consigliere di 1ª, 2ª e 3ª classe e delle qualifiche equiparate sono resi cumulativi in un unico organico)).
Testo vigente dal 25 novembre 1959, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva