Art. 163
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La promozione a consigliere di 1ª classe si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri di 2ª classe dello stesso ruolo che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 25 novembre 1959 · versione 0 su Normattiva