Art. 170 — Nomina a direttore generale
I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva