Art. 170Nomina a direttore generale

I direttori generali e gli impiegati con qualifiche superiori sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri. Le nomine possono essere conferite anche ad impiegati di altri ruoli o di altre amministrazioni, ovvero a persone estranee all'amministrazione dello Stato.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art170 · fonte su Normattiva