Art. 216
Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto
((Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo)). I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.
Testo vigente dal 24 aprile 1958, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva