Art. 216Rapporto informativo e giudizio complessivo per gli impiegati con qualifica non inferiore ad aiuto

((Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo e' espresso dal Comitato amministrativo)). I rapporti informativi degli impiegati con qualifica di aiuto principale, primo aiuto, aiuto o equiparati, sono compilati dai rispettivi capi di laboratorio e di servizi, visitati dal direttore generale dell'Istituto che li trasmette, con le proprie osservazioni, al Comitato amministrativo per il giudizio complessivo.

Testo vigente dal 24 aprile 1958, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art216 · fonte su Normattiva