Art. 243Giudizio complessivo per gli allievi delle scuole di paleografia e di archivistica

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Non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "mediocre" agli archivisti che, tenuti a frequentare le scuole di paleografia e di archivistica, trascurino senza giustificati motivi la frequenza dei corsi o nell'esame finale non conseguano il diploma di idoneita'.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 15 novembre 1963 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art243 · fonte su Normattiva