Art. 262Attribuzioni di funzioni ispettive

I direttori di 1ª classe, di 2ª classe ed i vice direttori della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono essere incaricati, con decreto del ministro per le Finanze, di esercitare la funzione ispettiva, assumendo, rispettivamente, la qualifica, di ispettore capo, di ispettore superiore e di ispettore.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art262 · fonte su Normattiva