Art. 281 — Ripartizione dei posti di organico nella carriera degli ispettori centrali per le antichita' e belle arti e per l'istruzione musicale
Nei bandi di concorso e' specificato a quale delle categorie previste, rispettivamente, dagli articoli 279 e 280, l'amministrazione intenda riservare il posto od i posti da conferire.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva