Art. 347 — (Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto
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Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346 e' attribuito lo stipendio della qualifica iniziale, uguale od immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo aggiunto.
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