Art. 347(Trattamento economico degli impiegati di ruolo aggiunti passati nei ruoli organici) Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346, il personale conserva il trattamento economico in godimento nel ruolo aggiunto

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Nei casi di passaggio previsti dagli articoli 345 e 346 e' attribuito lo stipendio della qualifica iniziale, uguale od immediatamente superiore a quello in godimento nel ruolo aggiunto.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 23 novembre 1961 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art347 · fonte su Normattiva