Art. 250
[2]Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario. Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva