Art. 250

[1](Articoli 5, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Articoli 33, 37, comma ultimo, e art. 55, comma ultimo, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863).

[2]Al R. Istituto superiore navale di Napoli si applicano le disposizioni del Titolo I, sezione I, capo II, del presente T. U., relative alla nomina del direttore e alla supplenza nella direzione. Si applicano altresi' le disposizioni degli articoli 19 e 58, concernenti l'anno accademico e l'anno finanziario. Si applicano infine le disposizioni relative agli studenti, di cui agli articoli 142, 147, 150, 151, 156, 170 e 171, nonche' quelle del Titolo I, sezione III, capo III, concernenti la Cassa scolastica e l'Opera universitaria. Gli studenti orfani di guerra, ovvero mutilati e invalidi di guerra, ovvero orfani, mutilati e invalidi per la causa nazionale, ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454, sono dispensati dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, con le modalita' di cui all'art. 154.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art250 · fonte su Normattiva