Art. 5Riserva dei posti e preferenze

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Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito:

  • 1)gli insigniti di medaglia al valore militare;
  • 2)i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  • 3)i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  • 4)i mutilati ed invalidi per servizio;
  • 5)gli orfani di guerra;
  • 6)gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  • 7)gli orfani dei caduti per servizio;
  • 8)i feriti in combattimento;
  • 9)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
  • 10)coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
  • 11)i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  • 12)i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  • 13)i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
  • 14)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
  • 15)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
  • 16)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
  • 17)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
  • 18)coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
  • 19)i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
  • a)dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
  • b)dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
  • c)dall'eta'.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art5 · fonte su Normattiva