Art. 5 — Riserva dei posti e preferenze
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Nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva. Salvo quanto disposto dall'art. 207, i titoli che danno luogo a riserva di posti o preferenze nell'ammissione alle diverse carriere non sono influenti ai fini della progressione in carriera. Nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere sono preferiti a parita' di merito:
- 1)gli insigniti di medaglia al valore militare;
- 2)i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3)i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4)i mutilati ed invalidi per servizio;
- 5)gli orfani di guerra;
- 6)gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7)gli orfani dei caduti per servizio;
- 8)i feriti in combattimento;
- 9)gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
- 10)coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
- 11)i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
- 12)i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
- 13)i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
- 14)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
- 15)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
- 16)le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
- 17)coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 18)coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 19)i coniugati con riguardo al numero dei figli. A parita' di titoli, la preferenza e' determinata:
- a)dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
- b)dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
- c)dall'eta'.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 settembre 1985 · versione 0 su Normattiva