Art. 52Organi compenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale delle carriere ausiliarie

Il rapporto informativo per l'impiegato appartenente a carriera ausiliaria e' compilato dal direttore della sezione. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore della divisione o del reparto. Rimangono salve le diverse disposizioni dei regolamenti particolari delle singole amministrazioni per il personale che presta servizio presso uffici periferici.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art52 · fonte su Normattiva