Art. 59 — (Trattamento e promozione del personale fuori ruolo) All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica
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All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57. L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo. Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permanga la, possibilita' di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione puo' disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 8 gennaio 1971 · versione 0 su Normattiva