Art. 61 — Limiti dell'incompatibilita'
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Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di societa' cooperative fra impiegati dello Stato. L'impiegato puo' essere prescelto come perito od arbitro previa' autorizzazione del ministro o del capo di ufficio da lui delegato.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957 al 22 febbraio 1992 · versione 0 su Normattiva