Art. 73 — Trattamento economico
L'impiegato in disponibilita' e' esonerato dal prestare servizio. Allo stesso competono lo stipendio e gli assegni per carichi di famiglia con esclusione delle indennita' o compensi per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva