Art. 80
Riduzione dello stipendio
La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta:
- a)per grave negligenza in servizio;
- b)per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
- c)per inosservanza dei doveri di ufficio;
- d)per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
- e)per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- f)per violazione del segreto di ufficio.
Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva