Art. 80Riduzione dello stipendio

La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore ad un decimo ne' superiore ad un quinto d'una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta:

  • a)per grave negligenza in servizio;
  • b)per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
  • c)per inosservanza dei doveri di ufficio;
  • d)per contegno scorretto verso i superiori, i colleghi, i dipendenti ed il pubblico;
  • e)per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
  • f)per violazione del segreto di ufficio.

Testo vigente dal 25 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3~art80 · fonte su Normattiva