Art. 100
[1](art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale. La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. La destituzione dall'impiego e' disposta con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale degli uffici locali.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva